Espulsione per pericolosità sociale: non bastano i precedenti penali, ma è necessario un esame complessivo della personalità.

⏱ Tempo di lettura < 1 min In tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all’art.13, c. 2, l. c), t.u.i., il GdP non può limitarsi alla valutazione dei precedenti penali dello straniero, ma deve estendere il proprio giudizio anche all’esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, verificando in concreto l’attualità della pericolosità sociale.