Tribunale di Roma, ordinanza del 7 dicembre 2016

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Ai sensi degli artt.7 e ss. del d.lgs n.251/2007 va riconosciuto lo status di rifugiato al cittadino nigeriano che abbia lasciato il suo Paese per il timore di subire persecuzioni in ragione del proprio orientamento sessuale e che abbia reso dichiarazioni verosimili e coerenti.

In particolare, deve rilevarsi che il codice penale nigeriano al capitolo 21, art 214, punisce l’omosessualità con la reclusione fino ad anni 14, mentre, negli stati federali del Paese nei quali è applicata la Sharia, la pena per gli omosessuali è di 100 frustate per gli uomini non sposati e di un anno di prigione e la morte per lapidazione per gli uomini sposati, anche se vi sono casi di omosessuali non sposati condannati comunque a morte. La legge vieta persino di vendere casa ai gay, guardare film a tematica omosessuale, visitare un sito lgbt, promuovere campagne d’informazione sull’HIV e addirittura scrivere una lettera d’amore a una persona dello stesso sesso; senza contare che chi viene sottoposto a procedimento penale in Nigeria o arrestato, non ha alcuna garanzia di subire un processo “giusto” e trattamenti umani, come riportato da varie report di rilievo internazionale, tra cui Amnesty International.