Tribunale di Napoli, 19 luglio 2018, decreto n.5291/2018

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Va sospesa (art. 35bis, co. 13, d.lgs. 25/08) l’efficacia del decreto di rigetto quando, pur non disponibile la videoregistrazione del colloquio in Commissione, il Tribunale abbia deciso all’esito udienza camerale non partecipata: difatti, la prognosi di esito favorevole (cfr. Cassazione Civile, 05 luglio 2018, n.17717: “in materia di protezione internazionale, ai sensi del d.lgs. 25/08, art. 35 bis, come inserito dal d.l. n.13/17, conv. con modif. da l. 46/17, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione Territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio”) del ricorso alla S.C. integra il requisito dei “fondati motivi” richiesto dalla norma ai fini della concessione di tutela cautelare, con conseguente ripristino della sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione della Commissione Territoriale.

Massima a cura del Dott. Daniele Casola

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