Tribunale di Firenze, ordinanza del 4 ottobre 2018

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Va riconosciuta protezione umanitaria al cittadino bengalese per la condizione di specifica ed vulnerabilità che potrebbe pregiudicare la possibilità del r.a. di godere in Patria (Paese instabile e con criticità anche sanitarie) di una vita dignitosa e libera.
Difatti, se il parametro dell’inserimento sociale dello straniero non può essere valutato come unico elemento ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, esso può però “concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello del paese di origine, idoneo a costituire significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili” (Cass. Civ., Sez. I, 23/2/2018 n. 4455). Dunque, valutando in via comparativa le condizioni raggiunte nel Paese ospitante e quelle che troverebbe nel Paese d’origine, gli elementi forniti dal ricorrente sono sufficienti per la concessione della protezione umanitaria.

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