Va riconosciuta protezione sussidiaria alla cittadina ucraina, proveniente dalla regione separatista di Donetsk, stante il ricorrere di minaccia alla vita dei civili per la perdurante situazione di violenza indiscriminata, rilevante a mente dell’art. 14, lett.”c”, d.lgs. 251/2007 (cfr. CGUE, caso Diakitè, sentenza del 30.01.2014) e il cui specifico profilo di rischio sia stato puntualmente dedotto dalla richiedente protezione, pure comprovato dalle risultanze di rapporti accreditati (cfr. Amnesty International 2016 – 2017) allegati in atti di causa.
Nella valutazione della domanda è altresì rilevante il progetto esistenziale della richiedente asilo, fortemente radicata nel Paese ospitante.