TAR Campania – Napoli, 11 novembre 2016, sentenza n.5220

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Non è idonea a legittimare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo la violazione dei termini nella presentazione dell’istanza, avuto riguardo alla circostanza che l’istanza è stata inoltrata a pochi mesi dalla scadenza del termine del precedente titolo e tenuto conto delle significative ragioni giustificative addotte, sicchè il ritardo non può essere considerato come espressione di un sostanziale disinteresse alla definizione della procedura.

Inoltre, alla luce di un soggiorno in T.N. quasi ventennale e dell’esistenza di un legame familiare tra la straniera ed una figlia minore nata in Italia, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 (alla luce della pronuncia n.202/2013 della Corte Costituzionale, che ne ha esteso la disciplina più favorevole a tutti gli stranieri aventi legami familiari in Italia), la P.A. avrebbe dovuto operare un bilanciamento tra i motivi ritenuti ostativi ed i vincoli con il Paese ospitante, che avrebbe dovuto comportare il rinnovo del titolo di soggiorno richiesto.

Il ricorso è accolto, con obbligo di riesame della posizione amministrativa della cittadina straniera e le spese seguono la soccombenza.

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