Giudice di Pace di Napoli, ordinanza del 15 febbraio 2017

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É giuridicamente inesistente il decreto di espulsione adottato e sottoscritto da altro funzionario dell’UTG diverso dal Prefetto (o dal suo Vicario), che è il solo titolare della legittimazione esclusiva, personale e permanente alla firma di tali provvedimenti. Il medesimo decreto è inoltre affetto da nullità per inosservanza dell’obbligo di traduzione in lingua nota allo straniero (specie quando questa sia una lingua veicolare) per lesione del suo diritto alla difesa che presuppone che qualunque atto proveniente dalla P.A. che sia diretto ad incidere sulla sua sfera giuridica, sia ad egli concretamente conoscibile. Rilevante è pure la circostanza che la ricorrente, avanzata domanda di asilo, versi, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 25/2008, in condizione di inespellibilità sino al termine della procedura. Infine, pure violato è l’art.4, prot. 4 della CEDU per avere la P.A. operato la contestuale espulsione di altre cittadine straniere senza alcuna valutazione reale e differenziata della situazione individuale di ciascuna di esse.

Si segnala conf. Cassazione, 28 novembre 2016, ordinanza n.24148.