Corte di Cassazione, 12 dicembre 2016, ordinanza n.25463

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È fondato il ricorso avverso la decisione della Corte d’Appello che non ha valutato che la costrizione ad un matrimonio “non voluto” costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di protezione sussidiaria, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliono fornire protezione adeguata. Sussiste il dovere in capo al Giudice di merito di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione del Paese di provenienza del richiedente asilo (Nigeria) e sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali.