Cassazione Civile, sentenza n.164 del 5 gennaio 2018

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1) Nel procedimento di autorizzazione al soggiorno ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, , il Tribunale per i Minorenni non può condizionare l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato al requisito della regolarità di soggiorno del genitore straniero istante, poiché tale requisito, previsto dall’art.119 d.p.r. 115/2002 (“il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare o all’apolide“), si identifica esattamente con il bene della vita ottenibile in forza della citata disposizione, consistente appunto nell’autorizzazione, da parte del Tribunale per i Minorenni, all’ingresso o alla permanenza in T.N. del familiare per un periodo di tempo determinato per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano. Il patrocinio a spese dello Stato rappresenta una implicazione necessaria del diritto alla difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24, ragion per cui il concetto di “straniero regolarmente soggiornante” deve pertanto essere interpretato in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno, pena la lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

2) Il patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni giudizio civile, pure di volontaria giurisdizione, ed anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria. Come infatti si ricava dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 75, con cui vengono dettate le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, questo è assicurato, non solo “nel processo civile“, ma anche “negli affari di volontaria giurisdizione“, sempre che l’interessato “debba o possa essere assistito da un difensore“.

3)Il Tribunale non può rigettare l’opposizione alla revoca del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato su circostanze (nel caso in questione, l’incompletezza della dichiarazione di impegno ex art. 79, comma 1, lett. d), d.p.r. 115/2002) non rilevate nel decreto di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, non eccepita dalla difesa erariale e non discussa tra le parti nel giudizio di opposizione: trattandosi di questione mista di fatto e di diritto, il giudice avrebbe dovuto previamente sottoporla al contraddittorio delle parti, per dare modo alla parte che aveva richiesto l’ammissione al beneficio di dedurre che essa si era, in realtà, limitata, come poi emerso, ad utilizzare la modulistica già prestampata e fornita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

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Orientamento: nuovo

Conformi: sentenze 30069/2017 e 30070/2017.