Permesso per assistenza minori (art. 31): la Cassazione ne afferma la convertibilità in motivi familiari.

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In conformità ad una interpretazione costituzionalmente orientata ed in linea con i principi delineati dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art.8 CEDU, il permesso di soggiorno per assistenza minore, previsto dall’art. 29, comma 6, del d.lgs. n.286 del 1998, rilasciato al familiare autorizzato all’ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale, ai sensi dell’art.31, comma 3, dello stesso decreto, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell’art.30, comma 1, lett. c), del decreto succitato, quando il richiedente sia in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare previsti dal citato art. 29 del d.lgs. n.286 del 1998, che il giudice di merito è tenuto ad accertare specificamente caso per caso e della cui sussistenza deve dare conto nella motivazione della decisione emessa.

Cassazione Civile, sentenza n.10785 del 17 aprile 2019

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