Espulsione per pericolosità sociale: non bastano i precedenti penali, ma è necessario un esame complessivo della personalità.

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In tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all’art.13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/98, il Giudice di Pace, per verificare l’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose così come indicate dalla norma citata, non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve estendere il proprio giudizio anche all’esame complessivo della personalità, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, verificando in concreto l’attualità della pericolosità sociale asserita dalla P.A.

Cassazione Civile, ordinanza n.7620 del 31 marzo 2020

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