Cassazione Civile, ordinanza n.28332 del 28 novembre 2017

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Il provvedimento di espulsione è invalido se non tradotto in lingua comprensibile allo straniero (nel caso esaminato dalla Corte trattavasi di cittadino del Bangladesh). Tale omissione non è sanata dalla mera dichiarazione d’impossibilità di procedere ad una traduzione e l’Amministrazione può legittimamente fare uso delle lingue veicolari solo qualora affermi ed il giudice ritenga plausibile l’impossibilità di predisporre un testo a causa della rarità della lingua in questione.

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