Tribunale di Palermo, ordinanza del 29 aprile 2017

⏱ Tempo di lettura < 1 min Non può essere adottato il c.d. “respingimento differito” nei confronti della richiedente asilo, giusta l’esclusione di cui all’art. 10, co. 4, t.u. Inoltre, quando la P.A. non informi lo straniero della possibilità di presentare domanda di protezione, il respingimento adottato nei suoi confronti va annullato per violazione della Direttiva 2013/32/UE.